
Il quadro giuridico svizzero
In Svizzera, l’esercizio della prostituzione è legale. Il lavoro sessuale è un’attività lucrativa tollerata, in base al principio della libertà economica.
Due persone maggiorenni e consenzienti possono dunque scambiare liberamente un servizio sessuale con una remunerazione (in beni o denaro), a condizione che la persona prostituita eserciti l’attività in questione in modo indipendente e senza pressioni o costrizioni da parte di terzi.
Ogni cantone è diverso, può avere dunque una normativa propria riguardo al lavoro sessuale. Informatevi per conoscere le condizioni legali per l’esercizio del lavoro sessuale in ogni cantone su: www.sexwork.ch.
In Svizzera esistono nella legge federale dei reati riguardanti la prostituzione.
Questo è l’elenco dei reati che possono essere perseguiti:
Induzione alla prostituzione (CP 195):
Viene punito con un pena privativa della libertà fino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
- sospinge alla prostituzione un minorenne o, per trarne un vantaggio patrimoniale, ne favorisce la prostituzione;
- sospinge altri alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale;
- lede la libertà di azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l’estensione o altre circostanze inerenti all’esercizio della prostituzione;
- mantiene una persona nella prostituzione.
Esercizio illecito della prostituzione (CP 199):
Chiunque infrange le prescrizioni cantonali sul luogo, il tempo e le modalità dell’esercizio della prostituzione, nonché contro molesti fenomeni concomitanti, è punito con la multa.
Tratta di esseri umani (Art. 182):
- Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta.
- Se la vittima è minorenne o se l’autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno.
- In ogni caso è pronunciata anche una pena pecuniaria.
- È punibile anche chi commette il reato all’estero.