Mobilità in Svizzera

  • La titolare di un permesso L o B UE/AELS per lavoratrici dipendenti ha il diritto di lavorare in tutta la Svizzera e di cambiare lavoro (libertà geografica e professionale). Potete essere assunte in un salone di massaggi. Se desiderate lavorare in modo autonomo, dovete cambiare il vostro permesso per lavoratori dipendenti in un permesso B UE/AELS per lavoratori autonomi.
  • La titolare di un permesso L o B UE/AELS per lavoratrici autonome può esercitare la sua attività in tutta la Svizzera. Dovete invece richiedere un permesso B UE/AELS (oppure L UE/AELS) per lavoratori dipendenti se volete lavorare in un salone di massaggi.
  • La titolare di un permesso B o B UE/AELS ottenuto per raggruppamento familiare può esercitare una attività dipendente o autonoma, indipendentemente dalla sua nazionalità, senza ulteriori formalità (art. 46 LEtr e 27 OASA).
  • In ogni caso, qualora si cambiasse cantone (con presa di residenza), dovete comunicarlo all’OCPM. Si tratta di una semplice comunicazione per le cittadine UE/AELS. Invece le cittadine di Stati terzi devono presentare una domanda di cambio di cantone ed aspettare la risposta prima di trasferirsi nel nuovo cantone (art. 37 LEtr).
  • Per soggiorni temporanei in un altro cantone non sono necessarie autorizzazioni (art. 37 al. 4 LEtr).
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